RSPP

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha l’obbligo di seguire un corso di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, in riferimento alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro dove intende svolgere la sua funzione. Il contenuto del corso di formazione deve seguire quanto indicato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, il datore di lavoro è tenuto a frequentare anche corsi di aggiornamento.
Chi svolge la funzione di RSPP è tenuto a individuare i fattori di rischio, a effettuare la valutazione del rischio e a individuare le misure per la sicurezza degli ambienti di lavoro. Inoltre, deve elaborare delle procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali e proporre programmi di formazione e informazione per i lavoratori.
ULTERIORI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
- VALUTARE I RISCHI LAVORATIVI attraverso la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo dell’azienda con dipendenti
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
- Convocare la riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori
DATORE DI LAVORO E RSPP | SITUAZIONE FORMATIVA PREGRESSA | FORMAZIONE INIZIALE | AGGIORNAMENTO |
RSPP incaricato prima del 31/12/1996 con regolare documentazione (raccomandata AR allo SPISAL di competenza) | Mai formato | Esonerati | Entro 11/01/2014 |
Formazione precedentemente avvenuta con corso di 16 ore | Esonerati | L’aggiornamento deve essere terminato entro 11/01/2017 | |
RSPP incaricato tra il 01/01/1997 e il 10/07/2012 con regolare documentazione (attestato di frequenza corso di formazione 16/24 o 32 ore) | Mai formato | Esonerati | Entro 5 anni dalla conclusione documentata del corso |
Formazione precedentemente avvenuta con corso di 16 ore | Obbligatoria entro il 10/07/2012 | Entro 5 anni dall’entrata in vigore degli accordi Stato-Regioni (11/01/2012) l’aggiornamento deve essere terminato entro l’11/01/2017 | |
Nuovo inizio attività o incarico di RSPP documentato dopo il 11/07/2012 (attestato di frequenza corso di formazione 16/24 o 32 ore) | Mai formato | Da fare entro 90 gg dalla data di inizio attività | Entro 5 anni dalla conclusione documentata del corso |
Formazione precedentemente avvenuta con corso di 16 ore oppure dopo l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 | Esonerati | Entro 5 anni dalla conclusione documentata del corso |